• AMMINISTRAZIONE APERTA

    L'articolo 18 del "decreto sviluppo" (D.L. 83/2012), convertito in Legge 134/2012, stabilisce che: "la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete Internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".

    Nello stesso articolo si stabilisce inoltre che:" Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo".

    Si precisa che l'art. 1 comma 6 lett. b) della Legge Regionale n. 10/2014 ha soppresso la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 8/2012. La modifica ha comportato il venire meno dell'obbligo di aggiornamento delle informazioni relative all'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, a esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente.

     


    Pubblicazione tabelle riassuntive art. 1 comma 32 L. 190/2012 e art. 4 bis LP 31/05/2012 n. 10.
    L'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, recante: "Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)", prevede che alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 provvede la Provincia mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezziario provinciale.
    L'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno tali dati, relativi all'anno precedente, siano pubblicati in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

     

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